Ottima notizia per i cittadini in materia di IMU.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 209/2022 del 12.09.2022 si è infatti espressa su una questione che interessa da diversi anni i contribuenti e relativa alla richiesta del pagamento del tributo IMU, con revoca del beneficio “prima casa”, nel caso in cui due coniugi abbiano la residenza in unità immobiliari diverse e poste in distinti Comuni.

Tutto nasce dal fatto che, sulla base di un’ interpretazione restrittiva della Cassazione formatasi nel 2020, molti Comuni italiani (compresi quelli liguri) ritenevano che la mancanza di residenza dei coniugi in un’unica unità immobiliare determinasse la decadenza di qualsiasi beneficio dell’agevolazione IMU per la prima casa.

I Comuni avevano, così, iniziato ad emettere avvisi di accertamento retroattivi (a partire dal 2015) richiedendo il pagamento IMU con applicazione sia di sanzioni che di interessi. Molti avvisi sono stati impugnati e sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli art. 3 (principio di uguaglianza), 31 e 53 (tutela della famiglia) della Costituzione. Numerosi i cittadini che hanno ricevuto in questi anni gli avvisi di accertamento” come evidenzia il Dott. Alberto Martorelli-Presidente di Lega Consumatori Liguria.

La pronuncia della Corte Costituzionale ha accolto le istanze dei contribuenti che ritenevano gli accertamenti discriminatori, sul presupposto che la legge risulta illegittima nella parte in cui pretendeva, per riconoscere l’agevolazione, che tutti i componenti del nucleo avessero la stessa residenza, senza considerare le esigenze (ad esempio lavorative o di studio) familiari di avere residenze diverse.

E’ stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, e successive modifiche, nella parte in cui stabilisce che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

La Corte ha inoltre chiarito che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

L’eliminazione del riferimento al fatto che l’intero “nucleo familiare” debba avere la residenza in un unico immobile facendo si, ad esempio, che due coniugi possano avere la propria residenza per motivi lavorativi in Comuni diversi senza che si perda il beneficio “prima casa”, spiega l’Avv. Cristina Cafferata-Vice Presidente di Lega Consumatori Liguria, riequilibra situazioni discriminate (es. nucleo con un unico immobile che si era visto recapitare gli avvisi di accertamento), ridando spazio ai principi di uguaglianza e libera organizzazione della vita familiare”.

Conseguentemente con la rimozione dalla Legge di riferimento delle parole “nucleo familiare” deve essere prevista l’esenzione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare anche nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente in immobile situato in diverso comune ad esempio per motivi di lavoro o di studio.

Si apre ora la fase dei possibili rimborsi per chi ha già pagato gli avvisi di accertamento precedentemente ricevuti in quanto emessi sulla base di una normativa anticostituzionale; su tale vicenda Lega Consumatori è pronta a fornire assistenza tramite i propri sportelli presenti in tutta la Liguria per tutelare i cittadini

Lega Consumatori Liguria