Disservizi legati alle vacanze estive. E’ su questo tema che si concentra l’attenzione di Lega Consumatori Liguria per riassumere alcuni semplici consigli, fornire adeguato supporto per tutelare i propri diritti ed ottenere gli indennizzi previsti in caso di vacanza rovinata.

Stanno infatti già pervenendo numerose segnalazioni ai nostri sportelli per problemi riscontrati nei viaggi (esempio alberghi e sistemazioni fatiscenti, programmi non rispettati,ecc), e soprattutto per annullamenti e ritardi aerei, comprese le problematiche legate al Covid”.

Anzitutto occorre sottolineare come una delle fattispecie più frequenti riguardino i “Pacchetti Turistici-Viaggi tutto compreso”, tipologia composta dalla combinazione di almeno due elementi (ad esempio trasporto, alloggio, noleggio di veicoli o altri servizi).

In caso di disservizi riscontrati durante i viaggi tutto compreso o di difformità rispetto alle indicazioni del contratto di viaggio, è bene in prima battuta rivolgersi immediatamente ai rappresentanti dell’operatore turistico presenti sul posto; quindi occorre inviare al tour operator e all’agenzia di viaggi un reclamo scritto entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, per richiedere il rimborso per le prestazioni non effettuate ed il risarcimento degli eventuali danni subiti (è opportuno documentare i disagi, tramite fotografie, dichiarazioni di altri turisti, e fatture delle spese eventualmente sostenute).

E’ inoltre possibile, ove sussistono i presupposti, chiedere in caso di inadempimento contrattuale anche i danni non patrimoniali, vale a dire il “danno da vacanza rovinata” per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza.

Gli altri punti che Lega Consumatori Liguria ritiene utile evidenziare sono:

  • se il contratto lo prevede, il prezzo finale può essere modificato dall’agenzia di viaggi, purché ciò avvenga almeno 20 giorni prima della partenza. Se l’aumento supera il 8% del prezzo complessivo, il consumatore può comunque rinunciare al viaggio senza penali, ottenendo la restituzione di quanto versato, oppure fruire di un diverso pacchetto con conguaglio della differenza se esso è di minor valore. La variazione del prezzo può essere dovuta solamente a cambiamenti relativi al costo del carburante, i diritti o le tasse aeroportuali o portuali o il tasso di cambio. La variazione del costo deve essere documentata e notificata almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto.

  • qualsiasi modifica significativa che l’organizzatore o il venditore dovesse essere costretto ad apportare, va comunicata per iscritto al consumatore, il quale entro due giorni può recedere dal contratto, senza il pagamento di penali (es. categoria di albergo, variazioni nell’itinerario ecc..)

  • in tutti i casi in cui il consumatore si trovi di fronte a modifiche contrattuali che lo legittimano a recedere dal contratto o in caso di cancellazione del viaggio prima della partenza, per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto ad usufruire di un pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore (senza aggravio di spese) o di qualità inferiore previo rimborso della differenza di prezzo o infine a ricevere in restituzione, entro 14 giorni lavorativi, la somma pagata, oltre al rimborso di ogni ulteriore danno.

  • se dopo la partenza una parte essenziale dei servizi non può essere effettuata, l’organizzatore del viaggio deve predisporre soluzioni alternative oppure rimborsare la differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

Per quanto concerne l’altro tema “caldo” di queste settimane, ovverosia i disservizi riscontrati nei viaggi aerei, Lega Consumatori Liguria evidenzia che sono previsti in base Regolamento Europeo n. 261/2001 indennizzi per i passeggeri da € 250,00 a 600,00 euro a secondo della lunghezza del viaggio nei casi: ritardi superiori a tre ore, cancellazioni, overbooking (sovraprenotazione).

Con particolar riferimento alle cancellazioni si ha diritto ad ottenere un rimborso per cancellazione del volo se la compagnia aerea non effettua la tratta prevista e non comunica tempestivamente la soppressione del volo. Per comunicazione tempestiva di cancellazione del volo si intende un preavviso di almeno due settimane.

Non solo, nell’eventualità di disagi provocati da scioperi, il passeggero ha diritto ha tre opzioni: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea o infine imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

Capitolo a parte, i casi di positività al Covid del passeggero: quest’ultimo ha diritto ad ottenere il rimborso del biglietto in quanto per sopraggiunta impossibilità non può usufruire della prestazione.

Per ulteriori informazioni e per richiedere assistenza gli sportelli di Lega Consumatori Liguria sono come sempre a disposizione.

Lega Consumatori Liguria